IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto  il  decreto-legge  29  dicembre  2022,   n.   198,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito,
con modifiche, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204; 
  Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165
del 2001, il  quale  dispone  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e
le relative assunzioni  del  personale  delle  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti
pubblici non economici; 
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche adottano il  piano
triennale  dei  fabbisogni  di  personale,   in   coerenza   con   la
pianificazione  pluriennale  delle  attivita'  e  della  performance,
nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi  dell'art.  6-ter,
del citato decreto; 
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione dell'8 maggio  2018,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 173
del  27  luglio  2018,   recante   «Linee   di   indirizzo   per   la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della  giustizia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  in
particolare l'art. 6, il quale prevede che per assicurare la qualita'
e  la  trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  e  migliorare  la
qualita' dei servizi ai cittadini e alle  imprese  e  procedere  alla
costante e  progressiva  semplificazione  e  reingegnerizzazione  dei
processi anche  in  materia  di  diritto  di  accesso,  le  pubbliche
amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta  dipendenti,
entro il 31 gennaio di ogni  anno  adottano  il  Piano  integrato  di
attivita' e organizzazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n.
81 recante regolamento di individuazione degli  adempimenti  relativi
ai piani assorbiti dal Piano integrato di attivita' e  organizzazione
ed in particolare l'art. 2, comma 2, a mente del quale  «ai  fini  di
cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie  e
gli  enti  pubblici  non  economici  statali  inviano  il  piano  dei
fabbisogni di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo  ovvero
la corrispondente sezione del  PIAO,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
per le necessarie verifiche sui relativi dati»; 
  Visto il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 giugno
2022, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -
n. 209 del 7 settembre 2022 con cui si  definisce  il  contenuto  del
Piano integrato di attivita' e organizzazione,  di  cui  all'art.  6,
comma 6, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Visto il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio
2022 recante «Linee  di  indirizzo  per  l'individuazione  dei  nuovi
fabbisogni professionali da parte delle  amministrazioni»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 215 del  14  settembre
2022; 
  Vista la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.
2 dell'11 ottobre 2022 recante «Indicazioni operative in  materia  di
Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) di cui  all'art.
6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80»; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti  pubblici  non  economici
ivi compresi  quelli  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  procedere,  per  l'anno
2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite  di
un contingente di personale complessivamente  corrispondente  ad  una
spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale  di  ruolo
cessato nell'anno precedente. La predetta  facolta'  ad  assumere  e'
fissata nella misura del 40 per cento per l'anno  2015,  del  60  per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018; 
  Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 e  in  particolare  l'art.  3,
comma 1, secondo  cui,  tra  l'altro,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 399, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
possono procedere, a  decorrere  dall'anno  2019,  ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa  pari  al  100
per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno
precedente; 
  Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019  con  il
quale si dispone che le assunzioni di cui al  comma  1  del  medesimo
articolo, sopra richiamato, sono autorizzate  con  il  decreto  e  le
procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165
del  2001,  previa  richiesta  delle   amministrazioni   interessate,
predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli  articoli
6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata
da  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute   nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e  dall'individuazione  delle
unita' da assumere e dei correlati  oneri,  asseverate  dai  relativi
organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  1,
comma 399,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  a  decorrere
dall'anno 2019 e' consentito il cumulo delle risorse,  corrispondenti
a economie da cessazione del personale gia' maturate, destinate  alle
assunzioni per un arco temporale  non  superiore  a  cinque  anni,  a
partire dal budget assunzionale  piu'  risalente,  nel  rispetto  del
piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile; 
  Visto l'art. 3, comma 4, della richiamata legge n. 56 del 2019,  il
quale dispone che al fine di ridurre i tempi di accesso  al  pubblico
impiego, per il triennio  2019-2021,  fatto  salvo  quanto  stabilito
dall'art. 1, comma 399, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
possono procedere, in deroga alle autorizzazioni con il decreto e con
le procedure di cui all'art. 35, comma 4 e all'art.  30  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto  dell'art.  4,  commi  3  e
3-bis, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' del piano
dei fabbisogni all'assunzione a tempo indeterminato  di  vincitori  o
allo  scorrimento  delle  graduatorie  vigenti,  nel  limite  massimo
dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste dai commi 1 e
3, per ciascun anno e all'avvio di procedure concorsuali, nel  limite
massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione  previste  per
il corrispondente triennio,  al  netto  delle  risorse  di  cui  alla
lettera a), secondo le modalita' di cui all'art. 4, commi 3-quinquies
e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'art. 35,
comma  5,  del  decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165
successivamente alla maturazione  della  corrispondente  facolta'  di
assunzione; 
  Visto l'art. 3, comma 5, della richiamata legge n. 56 del 2019,  il
quale dispone che le amministrazioni che si avvalgono della  facolta'
di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni,  i  dati  relativi
alle assunzioni o all'avvio  delle  procedure  di  reclutamento  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, al  fine  di  consentire  agli
stessi di operare i controlli successivi e  procedere  alle  restanti
autorizzazioni, ai sensi del comma 3; 
  Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019  secondo
cui, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi  di  accesso  al
pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure  concorsuali
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  le  conseguenti
assunzioni possono essere  effettuate  senza  il  previo  svolgimento
delle  procedure  previste  dall'art.   30   del   medesimo   decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, «Regolamento recante  riordino  del  sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  Scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»
ed in particolare il comma 4 dell'art. 7,  inerente  al  reclutamento
dei dirigenti dove e' previsto, tra l'altro, che la  percentuale  sui
posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso  non  puo'
essere inferiore al cinquanta per cento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  31
marzo 2020,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il quale la  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e'
autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al  corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale per un totale  di  duecentodieci
posti nella qualifica  di  dirigente  di  seconda  fascia  nei  ruoli
amministrativi delle amministrazioni pubbliche (8° corso-concorso); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre 2022, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il quale la  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e'
autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al  corso-concorso
selettivo   di   formazione   dirigenziale   per   un    totale    di
duecentonovantaquattro posti nella qualifica di dirigente di  seconda
fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni  pubbliche  (9°
corso-concorso); 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75  ed   in
particolare l'art. 20 rubricato  «Superamento  del  precariato  nelle
pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il richiamato decreto legislativo  n.  165  del  2001  ed  in
particolare l'art. 52, comma 1-bis, il quale dispone che, fatta salva
una riserva di almeno il 50 per  cento  delle  posizioni  disponibili
destinata all'accesso  dall'esterno,  le  progressioni  fra  le  aree
avvengono tramite  procedura  comparativa  basata  sulla  valutazione
positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio,
sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli  o
competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche'  sul  numero  e
sulla tipologia degli incarichi rivestiti; 
  Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto funzioni centrali triennio 2019 - 2021, ed, in  particolare,
l'art. 18, commi 6, 7 e 8, secondo cui «In applicazione dell'art. 52,
comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n.  165/2001,
al fine di tener conto dell'esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dall'amministrazione  di  appartenenza,  in
fase di prima applicazione  del  nuovo  ordinamento  professionale  e
comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la  progressione  tra
le aree  ha  luogo  con  procedure  valutative  cui  sono  ammessi  i
dipendenti in servizio  in  possesso  dei  requisiti  indicati  nella
allegata tabella 3 di corrispondenza. Le amministrazioni definiscono,
in   relazione   alle   caratteristiche   proprie   della    famiglia
professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i
criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6,  sulla
base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei  quali  deve
essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%  omississ.
Le progressioni di cui al comma  6  sono  finanziate  anche  mediante
l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612,
della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio  2022)  in
misura non superiore allo  0,55%  del  monte  salari  dell'anno  2018
relativo al personale destinatario del presente CCNL»; 
  Visto il richiamato decreto legislativo n.  165  del  2001  ed,  in
particolare, l'art. 28, comma  1-ter  secondo  cui  «Fatta  salva  la
percentuale non inferiore al 50 per cento  dei  posti  da  ricoprire,
destinata al corso-concorso selettivo  di  formazione  bandito  dalla
Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una
quota non superiore al 30 per cento  dei  posti  residui  disponibili
sulla base delle facolta' assunzionali autorizzate  e'  riservata  da
ciascuna pubblica amministrazione al personale in  servizio  a  tempo
indeterminato,  in  possesso  dei  titoli  di   studio   previsti   a
legislazione vigente e che  abbia  maturato  almeno  cinque  anni  di
servizio nell'area o  categoria  apicale.  Il  personale  di  cui  al
presente  comma  e'  selezionato  attraverso  procedure   comparative
bandite dalla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione,  che  tengono
conto della valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei  titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori  rispetto  a
quelli previsti per  l'accesso  alla  qualifica  dirigenziale,  e  in
particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonche'  della
tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli
inerenti agli incarichi da conferire e sono volte  ad  assicurare  la
valutazione delle capacita', attitudini  e  motivazioni  individuali.
Una quota non superiore al 15 per  cento  e'  altresi'  riservata  al
personale  di  cui  al  periodo  precedente,  in  servizio  a   tempo
indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra  l'incarico  di  livello
dirigenziale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi  definiscono  gli  ambiti  di
competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo
carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione  comparativa  e
definite secondo metodologie e standard riconosciuti»; 
  Visto il richiamato decreto legislativo n.  165  del  2001  ed,  in
particolare, l'art. 28-bis,  rubricato  «Accesso  alla  qualifica  di
dirigente della prima  fascia»,  che,  al  comma  1,  prevede  «Fermo
restando quanto previsto dall'art. 19, comma 4, e dall'art. 23, comma
1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di  dirigente  di  prima
fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento  autonomo,
e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento  dei
posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono  disponibili
ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con
le modalita' di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31  dicembre
di  ogni  anno,  le  amministrazioni  indicano,   per   il   triennio
successivo, il numero  dei  posti  che  si  rendono  vacanti  per  il
collocamento in quiescenza del personale  dirigenziale  di  ruolo  di
prima fascia  e  la  programmazione  relativa  a  quelli  da  coprire
mediante concorso»; 
  Ritenuto,   in   mancanza   di   comunicazioni   di   eccedenza   o
soprannumerarieta' da  parte  del  Ministero  della  difesa,  che  le
amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno  utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le  percentuali  previste  dalle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  su  futuri  budget  ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  con  il  quale  si
dispone che il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a
tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021  e'  prorogato
al 31 dicembre 2023 e le relative  autorizzazioni  ad  assumere,  ove
previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2023; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del  predetto  decreto-legge  n.  101  del
2013, secondo cui  per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non  economici  e
gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio  di  nuove  procedure
concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  e'  subordinata
alla verifica dell'avvenuta  immissione  in  servizio,  nella  stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; 
  Visto  lo  stesso  art.  4,   comma   3-quinquies,   del   medesimo
decreto-legge n. 101 del  2013,  secondo  cui,  a  decorrere  dal  1º
gennaio  2014,  il  reclutamento  dei  dirigenti   e   delle   figure
professionali comuni a tutte  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi  pubblici
unici, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon
andamento. I concorsi unici sono organizzati dal  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  anche  avvalendosi
della Commissione per l'attuazione del progetto  di  riqualificazione
delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art.  35,  comma  5,  del
medesimo  decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   previa
ricognizione del fabbisogno presso  le  amministrazioni  interessate,
nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a  tempo
indeterminato; 
  Visto l'art. 4, comma 3-sexies, del citato decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, il quale dispone, tra l'altro, che con le modalita'  di
cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa  vigente,
le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati
a  svolgere  direttamente  i   concorsi   pubblici   per   specifiche
professionalita'; 
  Considerato che, in relazione alle  motivazioni  esplicitate  dalle
amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui  al
citato art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge  n.  101  del  2013,
fermo restando  che  prima  di  indire  nuovi  concorsi  deve  essere
garantito il rispetto del punto a) dell'art. 4, comma 3, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013, occorre un'espressa autorizzazione  da
parte del Ministro per la pubblica amministrazione e che, in assenza,
le procedure di autorizzazione a bandire  si  intendono  riferite  al
concorso unico; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ed, in particolare,
l'art. 10 recante misure per lo svolgimento  delle  procedure  per  i
concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale; 
  Visto l'art. 35, comma 5-ter,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, in base al quale le graduatorie  dei  concorsi  per  il
reclutamento  del  personale  presso  le  amministrazioni   pubbliche
rimangono  vigenti  per  un  termine  di  due  anni  dalla  data   di
approvazione; 
  Viste le note con  le  quali  le  amministrazioni  hanno  richiesto
l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere  a
tempo   indeterminato   unita'   di   personale,   dando    analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2018, 2019, 2020 e
2021, e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate
in base alla normativa sopra richiamata e gli oneri da sostenere  per
le assunzioni relative a ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022,
nonche' gli oneri a regime, come  da  asseverazioni  pervenute  dagli
organi di controllo, in attuazione dell'art. 3, comma 3, della  legge
19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall'art. 11-bis, comma 18  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  del  30
dicembre  2022,  prot.  n.  DFP  -   0095729,   con   la   quale   le
amministrazioni sono  state  invitate  a  formalizzare  la  richiesta
relativa alle assunzioni da autorizzare ed alle procedure concorsuali
da bandire ai sensi del citato comma 1 dell'art. 3 della legge n.  56
del 2019; 
  Tenuto  conto,  ai  fini  della  verifica  della  conguita'   delle
dotazioni organiche, delle assunzioni straordinarie  riconosciute  da
norme che hanno consentito di ampliare le basi di calcolo; 
  Visti i riscontri pervenuti da  parte  delle  amministrazioni  alla
predetta  nota  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  del  30
dicembre 2022; 
  Visto  l'esito  positivo  dell'istruttoria  svolta  sulle  predette
richieste; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  29
marzo 2022 e del 22 luglio 2022, che autorizza varie  amministrazioni
ad  indire  procedure  di  reclutamento  e  ad   assumere   a   tempo
indeterminato unita' di personale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, che
dispone l'incarico al Ministro per la pubblica amministrazione,  sen.
Paolo Zangrillo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il  24  ottobre  2022,
con il quale al Ministro senza portafoglio senatore  Paolo  Zangrillo
e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data  21  novembre
2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni  al  Ministro
per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Consiglio di Stato 
 
  1. Il Consiglio di Stato e'  autorizzato  ad  indire  procedure  di
reclutamento e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'  di
personale indicate nella tabella 1 allegata,  che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento.